Finestre con marchio CE

I contenuti di questo intervento

Con questo intervento desidero fornire al serramentista i suggerimenti pratici per ottemperare alla norma UNI EN 14351, con particolare riferimento alla compilazione della dichiarazione di conformità e della marcatura CE. Per la marcatura CE, ho esaminato 3 casi: informazioni precise e complete anche per il professionista dell’utente; informazioni mediamente sufficienti; informazioni minime e quasi nulle, ma rispettose delle regole obbligatorie.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è un documento interno aziendale che deve riportare le seguenti informazioni, come definito nella suddetta norma, nell’appendice ZA:
*   nome e indirizzo del fabbricante e luogo di produzione
*   descrizione del prodotto: tipo, identificazione e impiego
*   copia dei criteri di marcatura (io suggerisco di indicare il ddt, vediamo dopo perché)
*   riferimento alla norma UNI EN 14351 e all’appendice ZA
*   (secondo me di solito non serve indicare le condizioni particolari di impiego)
*   nome e indirizzo del laboratorio notificato (quando le prove sono state eseguite)
*   nome e qualifica della persona che firma la dichiarazione

Gli organismi preposti al marchio CE di solito suggeriscono la compilazione di una dichiarazione di questo tipo per ogni “famiglia” di prodotti. In pratica le famiglie solitamente individuate sono differenti come segue: finestre e porte finestre, finestre a 1, 2 oppure 3 ante, finestre di spessori differenti, alzanti scorrevoli, eccetera.

Tabella allegata alla dichiarazione di conformità

Voglio ricordare che la norma, pur lasciando al serramentista ampia libertà, impone l’obbligo di comunicare al cliente tutti i valori delle “caratteristiche essenziali”, tanto per capirci trasmittanza termica oppure permeabilità all’aria oppure altro. Per la mia esperienza, spesso il serramentista applica a tutte le finestre una etichetta omogenea e poi fornisce queste informazioni di dettaglio in allegato al ddt. Il serramentista più piccolo molte volte non rispetta gli obblighi e si limita a dare informazioni generiche e non specifiche per le diverse finestre.

Sono fortemente convinto che, per ottemperare agli obblighi del marchio, i serramentisti debbano predisporre una tabella (vedi quella da me riprodotta con questo titolo più avanti), per riportare le informazioni necessarie per ogni famiglia di finestre e per facilitare il lavoro di chi deve annotare i valori delle caratteristiche essenziali sul ddt. Il documento è particolarmente indicato per le aziende certificate ISO 9001, che devono dimostrare in modo chiaro il criterio secondo il quale forniscono le informazioni.

Allegando la tabella alla unica dichiarazione di conformità con i dati sopra riportati si rispettano le richieste della norma.

La marcatura CE

Disponendo della tabella allegata alla dichiarazione di conformità, l’addetto alla compilazione del ddt si limita a trasportare con copia e incolla le righe relative alle finestre della singola fornitura. In genere per una commessa rivolta al privato, le righe sono 3 o 4.

La norma precisa che la marcatura nella posizione più bassa della gerarchia (nel caso da me suggerito si tratta del ddt) deve riportare le seguenti informazioni:

*   nome e indirizzo o marchio del fabbricante
*   ultime 2 cifre dell’anno in cui la marcatura è stata applicata
*   riferimento alla UNI EN 14351-1:2010
*   descrizione del prodotto
*   caratteristiche essenziali elencate singolarmente con il valore corrispondente.

Nella immagine è riportato l’esempio della marcatura (su etichetta) come appare nella norma stessa, con riferimento a portoncini e dunque con alcune varianti rispetto a quanto qui illustrato; le rettifiche in biro sono state apposte da me.

Caratteristiche essenziali

La norma UNI EN 14351 elenca le caratteristiche essenziali per le quali il serramentista è obbligato a dare un valore per ogni famiglia di finestre della singola commessa che consegna al cliente. Qui di seguito scrivo un commento per ogni caratteristica essenziale, per illustrare i limiti imposti dalla norma, e più importante ancora, per mostrare le grandi facilitazioni che la norma consente al piccolo serramentista che non vuole o non può fare tante prove presso i laboratori.

Aggiungo però la considerazione che il cliente o il suo professionista potrebbero chiedere i valori di queste o anche di altre caratteristiche. Se il serramentista accetta e segna le richieste sul contratto di fornitura di quella commessa, poi è obbligato a specificare i valori. 

Permeabilità all’aria. Il serramentista deve riportare la classe raggiunta nella prova del serramento (della famiglia coerente con ogni finestra), ad esempio Classe 2 oppure Classe 4. Per finestre non coerenti con la finestra provata, secondo me può scrivere “NPD” che significa “nessuna prestazione determinata”; ciò vale ad esempio per finestre a 3 ante, se la prova è stata fatta con 2 ante, oppure per alzanti scorrevoli.
Molti istituti sostengono che la permeabilità all’aria è una caratteristica che deve essere fornita obbligatoriamente per legge, ma secondo me le leggi in vigore attualmente (dlgs 192/2005) non richiedono il valore al serramentista, bensì al professionista che cura la licenza edilizia. Soltanto se il cliente richiede espressamente il valore e ciò è indicato sul contratto di fornitura delle finestre, la indicazione diventa obbligatoria.
Potrebbe inoltre essere obbligatorio fornire la Classe di prestazione nel caso di fornitura per l’edilizia scolastica (D.M. 18 dicembre 1975 punti 5.3.14 3 5.3.15) oppure nelle eventuali regioni che abbiano regolamentato questo obbligo.  
Per facilitare il piccolo serramentista, che non ha fatto le prove presso un Laboratorio notificato, vengono in soccorso 2 possibilità: come riportato dalla norma in appendice I e se la guarnizione corre tutto attorno all’anta, è possibile mettere la Classe 2 (per i portoncini Classe 1).
Per completare queste informazioni, va detto che la norma consente di indicare la classe raggiunta nella prova anche per finestre di dimensioni maggiori fino al 50% dell’area.

Tenuta all’acqua. Il serramentista deve riportare la Classe raggiunta nella prova, oppure deve indicare NPD. Anche per questa prestazione la classe raggiunta vale per dimensioni maggiori fino al 50 % dell’area; per finestre di famiglie non provate (esempio 3 ante oppure alzanti scorrevoli) si indica NPD.

Resistenza al carico del vento. Il serramentista deve riportare la Classe raggiunta nella prova, oppure deve indicare NPD. Differentemente dalle caratteristiche precedenti, se una sola dimensione è superiore alle dimensioni della finestra provata, la classe raggiunta non vale e si deve indicare NPD. Per famiglie di finestre non provate (esempio 3 ante oppure alzanti scorrevoli) si indica NPD.
Ricordo che in certe zone d’Italia, ad esempio Trieste e Genova, i capitolati spesso richiedono esplicitamente valori di resistenza ai carichi del vento. Se non si sono fatte le prove, non si può concorrere agli appalti.

Trasmittanza termica. Secondo me questa è l’unica caratteristica essenziale per la quale le leggi italiane obbligano a fornire un valore preciso, senza il semplicistico ricorso alla indicazione NPD. Il serramentista dunque deve fornire un valore  in W/m².K.
Per fortuna anche per questa caratteristica la norma concede una scappatoia. In alternativa alla prova presso un laboratorio notificato, è possibile indicare un valore ottenuto con il calcolo secondo la norma UNI EN ISO 10077.
Chi ha voglia di approfondire l’argomento, anche per fornire valori più precisi e, talvolta, più favorevoli, vada a leggere i vari criteri riportati nella norma citata (sia parte 1, sia parte 2) e specialmente nella Appendice F della parte 1. Suggerisco addirittura la compilazione di un foglio di calcolo in Excel per tenere conto della specie legnosa, dalle 2 dimensioni del telaio, della formulazione delle varie tabelle, della trasmittanza del vetro.
Per chi si accontenta di un calcolo semplice per i 2 o 3 tipi di vetro solitamente forniti, ho allegato una semplice tabellina che permette di passare dalla trasmittanza della vetrata (comunicata dal fornitore) alla trasmittanza della finestra, con le semplificazioni indicate e dunque con un valore un poco peggiorativo della prestazione realmente fornita.

Sostanze dannose. Anche questa è una caratteristica essenziale, da indicare obbligatoriamente nella marcatura e dunque sul ddt. Il valore da indicare è sempre “Assenti”.
Secondo me l’obbligo per il serramentista, specialmente per quello che è certificato con la ISO 9001, è di raccogliere ordinatamente le dichiarazioni da parte dei fornitori di vernici, colle, ferramenta e accessori (per quanto concerne la vernice o il trattamento applicati) che affermano che sono “Assenti” sostanze dannose.
Suggerisco il riferimento alla regolamentazione Reach e alle altre leggi nazionali.

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza. La norma cita espressamente gli arresti, i dispositivi di inversione (compresa secondo me la ferramenta per anta ribalta), i limitatori e i dispositivi di fissaggio per le procedure di pulizia, da installare secondo le istruzioni pubblicate dal fabbricante. Io suggerisco di chiedere al fornitore la dichiarazione relativa a questa caratteristica. Sul ddt, per le finestre che sono provviste di tali dispositivi, è necessario indicare il valore di soglia 350 N. Per le famiglie che non hanno tali dispositivi, suggerisco di non scrivere la caratteristica (evitando di scrivere NPD).

Altre caratteristiche. La norma riporta altre caratteristiche fra le quali mi sembra utile citare la Prestazione acustica, il cui valore deve essere dichiarato quando richiesto dal cliente. Secondo me i serramentisti più attenti possono inserire questa caratteristica nella tabella allegata alla dichiarazione di conformità, facendo contento il tecnico che deve rispettare le regole per le costruzioni e fornendo un servizio migliore rispetto alla concorrenza. Il valore può essere determinato mediante prove presso laboratori notificati, oppure utilizzando valori tabellari, da calcolare in base al valore del vetro e alla Appendice B della norma stessa; i valori tabellari sono ammessi se la permeabilità all’aria è almeno di classe 3 e dunque se è stata fatta la prova presso un laboratorio notificato; il calcolo va eseguito per i 2 o 3 tipi di vetrata solitamente usati. Il potere fonoisolante Rw va espresso in dB, comprese le tolleranze. In alternativa vale la indicazione NPD.
Le proprietà radiative, cioè il fattore solare e la trasmittanza luminosa, possono essere riportati sulla base dei valori comunicati dal fornitore (sono valori adimensionali, vedi UNI EN 410). 
Nel caso di portoncini, si aggiungono le seguenti caratteristiche:
*    è obbligatorio indicare la altezza (e la larghezza) [mm] del portoncino;
*    la resistenza all’urto del vetro eventuale (se esso può provocare lesioni) va espressa come classe, legata all’altezza di caduta dell’impattatore secondo la UNI EN 13049 (che richiama la UNI EN 12600; massa dell’impattatore pari a 50 kg);
*    le restanti caratteristiche aggiuntive hanno specifiche particolarità: la chiusura automatica non è regolamentata in questa norma; se i portoncini sono installati in vie di fuga occorre indicare anche la capacità di sblocco, ma questi prodotti devono essere verificati dal laboratorio, secondo il sistema di attestazione 1.
Non ritengo utile soffermarmi sulle caratteristiche supplementari per le finestre per tetti.

Informazioni precise e complete mediante software apposito.

I fornitori di software per la gestione di commesse di finestre propongono un pacchetto apposito per la gestione delle caratteristiche essenziali dei serramenti di ogni commessa.
Mi riferisco a Logicoteam per il programma Logico e a Micromega per i programmi Evolution e Gamma. Pragma Soft sta studiando la cosa per i suoi programmi Infossi e Evolution. Legno Legno propone il pacchetto MyCe. Nel settore delle finestre di alluminio, Uncsaal ha il programma FST.
Pur senza aver provato di persona le regole per l’utilizzo dei programmi citati, sono certo che essi possono funzionare in modo egregio, stampando le informazioni obbligatorie per il marchio CE. Ovviamente prima dell’utilizzo del software, il serramentista deve caricare tutti i valori.
Al posto della tabella allegata alla dichiarazione di conformità da me illustrata nel capitolo che segue, suggerisco di inserire nella dichiarazione di conformità una illustrazione semplice dei criteri usati per la determinazione dai valori: ad esempio citando le prove di laboratorio, oppure il calcolo con riferimento alla norma utilizzata, oppure riportando i documenti dell’azienda e dei fornitori in base ai quali i valori sono stati determinati.
Infine, specialmente per i serramentisti certificati ISO 9001, suggerisco di documentare mediante apposite stampe che il software è stato testato nelle condizioni estreme.

Informazioni da parte dei serramentisti precisi

Al serramentista preciso e attento suggerisco di redigere una tabella e di allegarla alla dichiarazione di conformità come da esempio qui riportato.

TabellaAllegataAllaDichiarazioneDiConformità

Credo che sia utile commentare l’esempio qui riprodotto.
Ho supposto che il serramentista abbia fatto le prove di tenuta aria, acqua e vento presso il laboratorio CSI di Bollate (collegato anche all’organismo di certificazione Icila) per due finestre 1600×1500 e due portefinestre 1600×2450, nei 2 profili da 81×68 e 81×78. Le classi risultanti sono riportate nella tabella.
I valori di trasmittanza termica sono stati calcolati, nell’esempio, con le varie tabelle della ISO 10077.  Nelle righe sottostanti, che tengono conto di un vetro differente, usato su richiesta, la trasmittanza termica assume un valore migliore.
Sostanze dannose e capacità portante dei dispositivi di sicurezza sono documentate in archivio.
Attiro l’attenzione del lettore sulle righe relative a dimensioni superiori (in questo caso solo la resistenza al carico del vento diventa NPD) e a finestre a 3 ante (in questo caso le prove acqua e vento non sono rappresentative e i valori diventano NPD, mentre per l’aria è indicata una classe 2, come da Appendice I).
L’esempio riporta infine l’alzante scorrevole, per il quale non sono state fatte prove e il valore per aria è Classe 0 (zero) mentre per acqua e vento è NPD.

Serramentista molto piccolo

Il serramentista piccolo si deve porre il problema di come riuscire a rispettare le regole per la marcatura CE.

Desidero spezzare una lancia a suo favore, in contrasto forse con i laboratori notificati, affermando che secondo me non è assolutamente necessario richiedere le prove.
Infatti i valori precisi devono essere indicati solo se in Italia essi sono richiesti dalla legge, mentre per tutti gli altri valori si può indicare NPD. Poiché le leggi italiane disciplinano solo il valore di trasmittanza termica e, secondo alcuni, di permeabilità all’aria, il serramentista molto piccolo può indicare i valori obbligatori secondo quanto indicato più sopra e può indicare per tutte le altre caratteristiche NPD. In questo caso la tabella non serve, perché sarebbe formata da 1 o 2 righe.

In alternativa a non scrivere nulla, e tenendo conto dell’orgoglio che è tipico anche dei piccoli serramentisti, io suggerisco che essi facciano le 3 prove almeno per la famiglia di serramenti più usata oppure più prestigiosa (in ogni caso almeno a 2 ante).
Il costo di una sola serie di prove non dovrebbe spaventare nemmeno il più piccolo. Da tenere presente che alcune regioni / provincie hanno stanziato dei fondi che coprono almeno parzialmente i costi dei test.
Nella tabella, ci saranno righe che riportano i valori NPD, ma almeno per la famiglia di finestre scelta, la riga riporta le classi raggiunte. In base a questo, il piccolo serramentista può fare marketing argomentando che le proprie finestre non hanno nulla da invidiare a quelle della concorrenza e che l’informazione al professionista è sufficientemente garantita.

Personalmente io caldeggio questa soluzione anche per i più piccoli.

Considerazioni finali

Ho cercato di fornire ai serramentisti (del settore legno) sufficienti informazioni per una corretta redazione dei documenti legati al marchio CE.

Non mi sono soffermato sugli altri obblighi concernenti il Controllo di Produzione in Fabbrica e in cantiere, che la norma regola con la sigla FPC.
Questo è un argomento delicato, che può generare carta e non qualità, se non definito correttamente.
Per i serramentisti certificati ISO 9001, le regole dell’FPC in genere sono seguite, e sarebbe bene che il responsabile della qualità o il consulente svolgessero un controllo accurato di rispettare tutto quello che la norma prescrive.
Secondo me il piccolo serramentista che scrive “sempre” NPD non è soggetto all’FPC.

Per quanto concerne il “cascading” io credo che esso possa valere bene per i serramenti di alluminio, settore nel quale le caratteristiche delle finestre sono davvero studiate dal gammista.
Ricordo che questa semplificazione è ammessa soltanto se disciplinata in modo preciso, con apposito contratto o licenza e con un ottimo controllo dell’FPC. Mi dicono che un a buon contratto dovrebbe essere pagato dal serramentista.
Secondo me il cascading è applicato acnhe per le finestre di legno, in casi particolari e con cautela.

Basta un accenno alle chiusure esterne (in genere gli scuri) quando è lo stesso serramentista a produrli.
La norma di riferimento è differente (UNI EN 13659) e contempla soltanto una caratteristica, la resistenza al vento.
Le classi vanno da 1 a 6 e, se non si sono fatte le prove, si può indicare NPD.

Per le zanzariere la norma è la UNI EN 13561; in questo caso la marcatura CE spetta al fornitore; anche in questo caso la norma contempla soltanto una caratteristica, la resistenza al vento.
Le classi vanno da 1 a 6 e, se non si sono fatte le prove, si può indicare NPD.

Io apprezzo molto le 2 norme qui commentate (UNI EN 14351 e UNI EN 13659), perché oltre a definire la marcatura CE illustrano con completezza tutte le prove che è utile fare sui serramenti. Abbiamo a disposizione documenti unitari e completi, che servono a fare chiarezza sui requisiti che determinano la qualità.

Responsabile qualità efficiente

Ho svolto centinaia di audit per la ISO 9001 presso aziende piccole e medie e voglio trattare un argomento delicato, che dovrebbe interessare la direzione – proprietà. Quanto tempo il responsabile qualità dedica alle pratiche relative alla certificazione?  Quanto costa tutta questa burocrazia? E’ possibile abbassare l’impegno e continuare a essere certificati, oppure conviene abbandonare tutto, in questi momenti di crisi?
Le situazioni che ho osservato nelle centinaia di aziende auditate sono altamente variegate.
In aziende di centinaia di dipendenti la persona incaricata dedica all’incirca il 15% del suo tempo lavorativo, cioè circa 27 giorni l’anno; in altre aziende del tutte simili lavorano in questa funzione 2 persone a tempo pieno.
In aziende di poche decine di dipendenti la persona addetta considera queste attività una grana rifilata dalla proprietà e ci perde pochi giorni all’anno, facendoi salti mortali perchè non venga tolta la certificazione. In altre aziende di eguale dimensione, la persona incaricata dedica buona parte del suo tempo lavorativo (spesso oltre 100 giorni l’anno) e in realtà i risultati documentali non sono sempre all’altezza sufficiente.
In questi ultimi tempi si verifica un fenomeno ancora più sconcertante. A causa della crisi, l’azienda riduce il personale ed elimina la funzione di responsabile qualità, attribuendo (rifilando) il compito a qualcuno che non riesce ad assicurare tutte le precedenti registrazioni; tuttavia la certificazione rimane attribuita, segno che svariate attività precedenti non erano essenziali; l’auditor dell’organismo di controllo si trova sconcertato, emette diverse non conformità, ma tutto considerato abbozza.

Come è possibile questa enorme varietà di situazioni? Io forse sto esagerando? Gli organismi sono troppo blandi e la situazione si è del tutto compromessa?
Oppure spesso il responsabile qualità ci sguazza e si crea la giustificazione di un lavoro importante, ma che invece è solo posticcio?
Vorrei fare un poco di chiarezza in quello che ho appena affermato. Anche differenze vistose di impegno possono essere giustificate dal livello di distribuzione dei compiti. Un buon sistema qualità si basa sulle registrazioni svolte in modo autonomo e semplice da ogni funzione; un sistema burocratico accentra tante incombenze formali al responsabile qualità, che ne rimane vittima.
Per fare un esempio, la registrazione e la successiva gestione delle non conformità spetta alle varie funzioni, che devono usare videate apposite, che automaticamente generano statistiche e spesso  collegano le azioni correttive. Ma se ogni funzione scibacchia su un pezzaccio di carta e la assicurazione qualità ricopia il tutto in apposito software (che funzione male) quel poveraccio impiega ore a fare lo scribacchino.
Un altro caso strano: nelle aziende di falegnameria di circa 30 persone le non confomrità registrate sono di solito alcune decine. In una azienda ho trovato il caso di centinaia di non concormità; certamente indice di precisione se non di pedanteria. Il caso strano è che a fonte di queste non conformità, mai, da anni, una azione correttiva. Dove è il miglioramento? Continuo ad accettare gli errori?
Se il riesame annuale della direzione è redatto dal responsabile qualità e la direzione nemmeno lo guarda, e il rapporto è lungo 100 pagine con diagrammi e statistiche che non servono a nessuno, sicuramente questo è un grosso impegno che costa molte giornate lavorative. Personalmente ho aiutato un’azienda a migliorare vistosamente il livello della qualità e ciò ha comportato un notevole impegno; il tempo maggiore è stato dedicato a aiutare la varie funzioni a raggiungere un obiettivo di qualità, non certamente a fare diagrammi compiacenti.

Le cause più frequenti di disfunzione (in medie e piccole aziende) sono dovute a questi fattori principali:
 *  alla modesta definizione di strumenti (fogli pc) adeguati all’azienda; per gestire la formazione del personale di una azienda di 10 persone devono bastarmi 3 – 4 fogli excel; per gestire le non conformità non posso usare un sofware che mi complica la vita, che ha cento caselle che di fatto non compilo mai; per valutare i fornitori non è accettabile un sistema che mi costringe a dare i voti inventati ogni anno a centinaia di fornitori, con una attività burocratica pesante e con una formula di calcolo che nessuno ha mai capito a cosa serva
*  alla incapacità del responsabile qualità di proporsi come innovatore del miglioramento; se non ha grip sui colleghi, se non riesce a smuovere la proprietà, se non inventa in continuazione azioni di miglioramento, finisce con gestire un sistema elefantiaco, che merita di essere demolito e ricostruito.

Sia ben chiaro che non suggerisco soluzioni con un livello minimale per ogni punto di norma, con mezze verità e mezze bugie.

Suggerisco con determinazione un sistema efficace, che coglie gli stimoli che l’azienda riesce a manifestare. che opera con la massima efficienza. E’ il sistema che come consulente ho cercato di instillare nell’azienda e che spesso sono riuscito a infondere. Un bravo consulente deve riuscire sempre ad ottenere questo scopo; qualche volta imponendosi sul responsabile qualità, spesso imponendosi sulla proprietà. Questo risultato dà molta soddisfazione.
Impegni del Rappresentante della direzione

Disegni del cantiere as built

Da Wikipedia (principalmente) copio le seguenti definizioni.

Per as built si intendono i disegni che descrivono l’opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di modifiche progettuali in corso d’opera o di difformità fra progetto e realizzazione. “As built”, significa infatti “come costruito” e appartiene al gergo dell’ingegneria impiantistica (energetica, chimica, navale, ecc.) e civile. 

La necessità di modificare il progetto esecutivo con uno costruttivo (che può anche ricalcare completamente l’esecutivo) deriva tipicamente da esigenze di cantiere, nel corso del quale il progetto esecutivo elaborato dal progettista può risultare inattuabile o eccessivamente oneroso o potrebbe determinare ritardi di realizzazione.  

I disegni “as-built”, quindi, sono i disegni finali che andranno a costituire l’archivio del progetto e che dovranno essere consegnati al cliente o al servizio manutenzione e gestione per la corretta attuazione degli interventi di manutenzione o di emergenza.

In pratica gli “as built” vengono perlopiù realizzati dall’impresa correggendo i disegni di progetto e riportandovi tutte le modifiche di come è stato eseguito.  

Disegni as-built sono il set finale di disegni prodotti al completamento di un progetto di costruzione. essi comprendono tutte le modifiche che sono state apportate ai disegni costruttivi originali, comprese le note, le modifiche, e qualsiasi altra informazione che il costruttore decide dovrebbero essere inclusi. Mentre i disegni originali sono di norma prodotti utilizzando computer-aided design (cad), i disegni as-built di solito contengono appunti, schizzi, e le modifiche. 

Nei grandi progetti, gli appaltatori e i subappaltatori possono mantenere la propria serie di disegni as built; questo consente all’elettricista, all’idraulico, al muratore, ai vari operatori e professionisti di apportare modifiche senza intralciare il lavoro  degli altri e di rilevare con competenza le modifiche adottate. 

Ho trovato su internet interventi di vari professionisti e la considerazione principale è che ogni attività deve prendersi la propria responsabilità; la firma su tutti i disegni da parte del direttore lavori potrebbe servire come sua approvazione alle varianti.

Dopo queste considerazioni preliminari, voglio soffermarmi su quanto finora ho trovato nei cantieri che ho verificato durante gli audit per la ISO 9001; premetto che ho avuto occasione di andare soltanto in cantieri di medie o piccole dimensioni, per cui le anomalie che vado a segnalare sono poco frequenti e di impatto limitato.

La pratica dei disegni as built è totalmente ignorata e trascurata. Non essendoci una richiesta esplicita del committante, la cosa potrebbe sembrare non rilevante.

Ma io mi pongo una domanda, con riferimento al paragrafo della progettazione che chiede la validazione: se manca il disegno as built, come posso credere che il progetto sia stato validato? Validazione significa (cito la norma) che il prodotto risultante è in grado di soddisfare i requisiti per l’applicazione specificata o, ove conosciuta, per l’utilizzazione prevista. Ove praticabile, la validazione deve essere completata prima della consegna o della prima utilizzazione del prodotto.

Nei casi recenti in cui mi sono imbattuto (nel cantiere da me visitato c’era una variante), l’azienda mi ha assicurato che esse sono veramente poche; ho fatto qualche verifica per accertare questa frequenza e mi sono limitato ad emettere una non conformità secondaria; sarei contento che le varianti fossero segnate anche con penna biro sul disegno esecutivo, meglio se con l’annotazione di aver dato copia della rettifica al committente.

Per i cantieri molto grandi e strutturati, forse sarebbe da prendere in esame appositi software specializzati.

Per un approccio più scientifico, riporto la considerazione di una azienda di impiantistica.  Il settore dei Rilievi AS-BUILT è una attività finalizzata all’aggiornamento dei documenti tecnici di impianto. Tale attività ha portato nella nostra azienda una crescita professionale dei propri tecnici che aiutata dai continui corsi di formazione, ha messo in condizione gli stessi tecnici di conoscere e utilizzare i migliori software cad utilizzati per l’aggiornamento dei documenti, usufruendo di scanner di ultima generazione. In questo modo sono stati realizzati modelli 3D di impianti con precisione millimetrica.
Lo sviluppo della modellazione ha trascinato i ns. tecnici verso l’utilizzo di software intelligenti come SmartPlant P&ID, PDS, SmartPant 3D, che consentono di realizzare un database degli impianti, collegato al Modello 3D, permettendo di tenere aggiornati tutti i documenti in maniera integrata, efficiente ed economica.
L’immagine risporta il rilievo dell’impianto petrolchimico. Modello 3D ottenuto da scansione Laser. Rilievo eseguito all’interno del progetto di revamping dell’impianto.

Una persiana uccide

  Maledetta disgrazia: da una struttura ricettiva recentemente ristrutturata è caduta alla fine di agosto una persiana che ha ucciso un turista.
E’ stato nominato un perito che deve appurare se qualcuno ha delle colpe. Gli articoli sui quotidiani, specie su quelli locali (Positano News, Il Foglio Costa d’Amalfi), sono ricchi di informazioni.
Voglio ricordare ai falegnami che tutte le fastidiose norme sul marchio CE servono principalmente per tutelare la sicurezza; dunque l’argomento mi pare strettamente connesso.
La norma EN 13659:2004, valida in tutta Europa, prescrive obbligatoriamente soltanto una prova, cioè quella di scardinamento dell’anta; non posso sapere se la norma era obbligatoria quando le persiane sono state fornite, e dunque questa mia considerazione potrebbe sembrare capziosa. Ma voglio attrarre l’attenzione sul fatto che, almeno in prima battuta, una norma che vale per tutto l’Europa dovrebbe essere determinante.
Sono state centinaia le aziende che hanno speso molti soldi per fare le prove e per adeguarsi alle regole FPC; per contro sono decine i falegnami che barano e segnano come fatte prove inesistenti. Una buona parte dei falegnami ha espresso un giudizio negativo sulla norma; concordo sul fatto che la prova non prende in considerazione i tasselli chimici nel muro e nulla dice sul rischio di sfilamento (cosa che forse è successa nel caso in esame).
Di coseguenza io suggerisco a organismi di prova o ad associazioni imprenditoriali di proporre un completamento della norma suddetta con tutto quanto serve per evitare questi incidenti. Sono convinto che migliorare la normativa europea può migliorare la sicurezza delle abitazioni. Sostenere che il turista sia morto per disgrazia non è accettabile.

Visio della Microsoft per procedure ISO 9001 e documenti

Nei miei numerosi audit svolti presso organizzazioni di media o piccola dimensione, ho trovato schemi di flusso molto interessanti, dettagliati e completi; ma sempre confezionati con Word e mai con programmi creati apposta per disegnare detti schemi.

Mi sono divertito a provare i vari software per la gestione del sistema qualità e, per i flussi, ho acquistato e provato sia FlowCharter di Micrografx, sia Visio di Microsoft; secondo me sono equivalenti e Visio si integra meglio con altri strumenti di Microsoft, per cui ho usato questo per realizzare dimostrazioni interessanti.

Le immagini che seguono riportano un bell’esempio del processo vendite e i miei commenti servono a illustrare i criteri redazionali e i vantaggi che il sistema introduce in azienda:

  • usando le funzionalità del programma si può mettere in rete il flusso che dinamicamente riporta a sinistra le indicazioni di compilazione e archiviazione di tutti i documenti (sia cartacei, sia informatici); spostando il mouse sul singolo documento, nella colonna proprietà si leggono le indicazioni relative al singolo documento; dunque si abbandona la carta per una consultazione rapida ed essenziale;
  • il possibile collegamento dei dati di Visio con Access per la gestione di un database permette di realizzare numerosi estratti che servono per un controllo accurato della completezza del flusso e delle funzioni dei vari enti aziendali; ad esempio si può estrarre l’elenco dei documenti per ogni ente, il raffronto delle istruzioni operative per i vari documenti, la completezza delle istruzioni;
  • con queste prerogative, il sistema di gestione definito con Visio non ha bisogno di altre informazioni ed è tutto integrato; si abbandona la procedura scritta con Word, che quasi nessuno legge, che viene poco aggiornata e finisce per rimanere un peso per il responsabile della qualità.

Se questo mio breve intervento raccoglie l’interesse dei lettori, sarei lieto di proseguire la sperimentazione con un utilizzo completo presso una organizzazione; al momento mi sono limitato alla definizione del sistema, senza una applicazione pratica.

A chi voglia approfondire la dinamica del sistema, posso spedire il file prodotto da Visio e che sul PC consente dei muoversi nei diversi flussi e nelle istruzioni di tutti i documenti.

VideataVisio

Piano della qualità per i cantieri

Accredia nella sua linea guida EA 28 relativa, come noto, al settore di accreditamento 28a “Imprese di costruzione e manutenzione”, richiede espressamente il documento Piano della qualità (riferimento al punto 7.1 della ISO 9001) e specifica quanto segue:

Il Piano dei Controlli deve definire i processi critici e quelli affidati in sub-appalto, attività di verifica, monitoraggio e prova per le varie fasi critiche del processo realizzativo, criteri di accettazione (es. tolleranze ammesse), responsabilità nel controllo e modalità di registrazione.

Nella mia attività di auditor per alcuni organismi, poche volte mi è capitato di trovare la risposta a questo punto della norma ed ho invitato la azienda che gestiva normalmente cantieri veramente semplici a provvedere; era da considerare che la regola succitata di Accredia non fa riferimento esplicito al settore ES 28b ” Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d’impianti”.

Poche o pochissime volte, per aziende maggiori, ho trovato soddisfatto il requisito e ho potuto farmi una idea della importanza della richiesta e dei criteri con cui rispondere alla richiesta della norma. Ho fatto infine alcune ricerche fra colleghi e altre aziende e credo utile suggerire quanto segue:

  • le aziende con cantieri di piccola dimensione possono adottare un documento semplice semi standard, da redigere in modo simile all’esempio che riporto, e da adeguare volta per volta al singolo cantiere;
  • le aziende che vogliono ridurre la documentazione possono integrare il suddetto documento nel POS che è obbligatorio; suggerisco certamente di fare un documento adattabile ad ogni cantiere e non fisso ed immutabile (troppo stringato e non adeguato);
  • le aziende di dimensioni maggiori chiaramente devono redigere un documento più appropriato e completo; mi sono procurato vari documenti in modo confidenziale e non voglio pubblicarli qui di seguito, ma mi rendo disponibile a fornirli riservatamente a chi voglia usarli bene o desideri approfondire l’argomento.

PianoQualitàCommesse

Essiccazione del legno: processo speciale?

Nelle aziende che lavorano il legno massiccio un processo molto importante è l’essiccazione artificiale dei segati, che talvolta viene eseguito nell’azienda stessa, molto spesso da parte dei fornitori di legname, che consegnano i segati al giusto grado di umidità.

Per una azienda certificata ISO 9001, si pone il problema se questo processo rientra fra i cosiddetti “processi speciali” e se dunque occorre una particolare qualifica del personale addetto, una definizione di parametri di processo, la taratura degli strumenti di controllo.

Ricordo che la ISO 9000 e la ISO 9001 riportano queste definizioni:

  • È spesso chiamato “processo speciale” un processo in cui la conformità del prodotto risultante non può essere verificata prontamente o economicamente.
  • Processo di produzione in cui il risultato non può essere verificato da successive attività di monitoraggio o misurazione e, di conseguenza, le carenze possono evidenziarsi solo quando il prodotto è già in uso.

Fra gli addetti ai lavori, anche particolarmente qualificati, emergono pareri discordi sulla classificazione della essiccazione come processo speciale; forse la querelle è poco importante, poiché ormai raramente la azienda produttrice esegue questo processo in casa e di solito acquista il legname essiccato.  Ma vale la pena approfondire l’argomento, per suggerire una specifica attenzione ai requisiti richiesti in fase di acquisto ed evitare difficili contestazioni in caso di difetti.

Ho trovato interessanti documenti che trattano della essiccazione del legno e ne riporto alcuni stralci, che possono essere approfonditi dal responsabile della qualità dell’azienda.

L. Uzielli – Bozza di dispensa per il corso “Tecnologia del Legno”

Esempi di irrazionale esecuzione dell’essiccazione artificiale:

  • ciclo non idoneo per quella specie legnosa, spessore, ecc.
  • ciclo teoricamente adatto, ma regolazioni male eseguite
  • cataste formate male
  • cattivo funzionamento dell’impianto
  • ecc.

Principali difetti specificamente riferibili all’essiccazione (altri possono essere già presenti nel legno, l’essiccazione non ne ha “colpa”):

  • irregolare distribuzione di umidità nei segati (gradienti nella lunghezza, nello spessore…)
  • differenze di umidità fra i segati
  • fessurazioni (superficiali, profonde, di testa, interne)
  • tensioni interne (longitudinali e trasversali)
  • deformazioni
  • alterazioni cromatiche (ossidazioni, scolorimenti, macchie,…)
  • cementazione superficiale (“crosta”: strato esterno di legno diventa più duro e impermeabile, all’interno resta legno umido)
  • collasso
  • ecc.

Riporto a sinistra uno schema interessante elaborato dal Catas. riportato anche su un brillante articolo di Alessandro Romiti apparso sulla rivista 5/2003 e 6/2003 del Consorzio Legno Legno.

Questo articolo fa riferimento ad una perizia giudiziaria in merito ad una partita di rovere che presentava gravi difetti dovuti ad una essiccazione mal condotta; alcuni difetti, come il collasso e la fessurazione in profondità, spesso non sono facilmente visibili e possono dunque essere classificati come occulti. L’articolo illustra come il difetto non solo non è stato riscontrato all’arrivo dei segati, ma nemmeno durante la lavorazione e solo alcuni mesi dopo che i manufatti – scuri per finestre – erano stati installati.

Mi sembra utile riportare il consiglio tecnico interessantissimo di Romiti, che suggerisce di fare riferimento, nel contratto di fornitura del legname, alla Raccomandazione EDG (European Drying Group)  relativa alle caratteristiche del legname essiccato, come cautela contro difetti dovuti ad una essiccazione mal condotta verosimilmente per contenere i tempi ed i costi dell’essiccazione.

Prima di concludere, faccio riferimento al sito www.timberdry.net e alle recenti considerazioni di EDG:

  • sono state emesse varie norme EN (ma ho verificato che non trattano dei difetti di fessurazione e collasso)
  • purtroppo si deve constatare che gli operatori non approfondiscono i temi relativi ai difetti di essiccazione
  • alcune conclusioni appariranno fra breve sul sito citato, e potranno dare un ulteriore contributo.

Se teniamo conto di quanto sopra riportato, l’essiccazione del legno deve certamente essere considerato come “processo speciale” e come tale soggetto ad una validazione e rivalidazione periodica.

Soddisfazione del cliente nella installazione di finestre

E’ utile approfondire il tema della soddisfazione dei clienti e lo faccio con piacere, riferendomi ad una azienda che produce finestre di legno.

E’ noto che ogni titolare di una azienda di questo genere conosce benissimo il livello di soddisfazione dei propri clienti, perchè i motivi di soddisfazione sono usati per convincere tutti i nuovi clienti. Se egli non sapesse cosa pensano i suoi clienti del prodotto della sua azienda, non riuscirebbe certo a vendere.

Allora la richiesta della ISO 9001 in merito alla soddisfazione del cliente potrebbe essere documentata; soltanto non è facile produrre un documento che dimostri l’apprezzamento o, per contro, le piccole recriminazioni che possono sussistere.

In molte azienda che producono finestre di legno e le installano, ho suggerito di fare almeno ogni anno qualche visita ad alcuni cantieri vecchi anche di 10 anni. Se si svolge un controllo metodico e si annotano le piccole carenze riscontrate e, spesso, le ottime condizioni di conservazione, si riesce a produrre un documento formale e attendibile, che documenta sia cosa pensa il cliente, sia la qualità reale di un prodotto installato da molto tempo.

Spesso mi è capitato di ascoltare il titolare di una di queste aziende che cita pochi casi a lui noti, e che fa riferimento alla casa del cognato o a quell’abitazione che vede spesso passandovi velocemente davanti in automobile. D’altra parte i clienti privati sono sempre nuovi e le imprese edili (clienti consolidati)  non si curano della durata delle costruzioni dopo che l’hanno venduta, per cui mandare loro un questionario non avrebbe un riscontro valido.

Se l’azienda verifica con continuità i vecchi cantieri e ne documenta i risultati, può sicuramente convincere meglio sia i clienti privati, sia i clienti impresa. I ritorni negativi dovuti a qualche difetto riscontrato, che poi è opportuno sistemare gratuitamente, sono ampiamente compensati dai vantaggi di immagine.

Quali possono essere i difetti riscontrati, secondola mia esperienza? Principalmente difetti alla vernice, poi ferramenta usurata, qualche perdita di acqua, qualche vetro rovinato o mal siliconato.

Può darsi che nel frattempo l’azienda abbia migliorato la caratteristica riscontrata; può darsi che i fornitori abbiano eliminato qualche anomalia dei loro prodotti. La produzione di finestre  migliora costantemente ed è opportuno che le aziende ne documentino il trend.

Riporto qui di seguito una mia personale proposta per un modulo di rilevazione del controllo sul cantiere.

AnalisiFornituraPassata

ISO 9001 in organizzazioni con elevato utilizzo di software

Negli ultimi mesi del 2010 Sicev ha organizzato gli usuali seminari per gli auditor certificati, inserendo la bellissima relazione dei colleghi Cislaghi e Rampazzo  della quale ho ripreso il titolo accorciandolo.

Poiché è dal 1992 che svolgo la funzione di auditor (per vari organismi) posso riportare un commento sulla evoluzione dei sistemi di gestione per la qualità, con riferimento alla informatica, nel corso degli ultimi 20 anni.

Ormai non c’è azienda che non utilizzi intensamente l’informatica, che non abbia dotato praticamente ogni posto di lavoro impiegatizio con un pc, che non usi la posta elettronica e tutti i programmi di automazione di ufficio (videoscrittura, fogli di calcolo, ecc.).

L’aspetto più interessante secondo me è l’evoluzione dell’informatica anche su molti posti di lavoro operativi. E’ ormai usuale riscontrare nello stabilimento le seguenti attività informatizzate:

  • la programmazione della produzione con gli ordini di lavoro emessi dal computer,
  • o addirittura inviati al terminale in rete dell’operatore,
  • il settaggio delle macchine a cnc direttamente dall’ufficio centrale,
  • la rilevazione dell’avanzamento della produzione con lettura dei codici a barre,
  • la registrazione dei controlli qualità direttamente dallo strumento alla rete.

Questo fa sì che ogni azienda deve regolamentare il proprio sistema di gestione (per la qualità) tenendo conto del livello informatico raggiunto.

Non meraviglia allora che illustri esperti facciano il punto sui criteri che si devono adottare per il sistema di gestione in organizzazioni con elevato utilizzo di prodotti e servizi software.

La relazione di Cislaghi e Rampazzo ha il seguente sommario:

  •   Sez. 1 -Uso di Software e Servizi IT in Organizzazioni che non appartengono al settore IT (EA33)
  • Sez. 2 Tipologia SW e Servizi Classificazione e tipo di dipendenza
  • Sez. 3 Sintesi quadro normativo
  • Sez. 4 –Elementi da considerare: 1°Caso: Software sviluppato come parte del prodotto 
  • Sez. 5–Elementi da considerare: 2°Caso: Uso di software applicativo tipo ERP e di servizi IT
  • Sez. 6 Conclusioni

Di seguito riporto il link  per accedere agli atti della relazione e al profilo professionale di Cislaghi.

http://www.aicqsicev.it/res/site72220/res486207_Cislaghi-Rampazzo.pdf

Cislaghi

Scheda macchina per qualità, sicurezza e ambiente

Ritorno sull’argomento della scheda macchina (e impianto) per suggerire di affiggere su ogni macchina e impianto delle schede per regolamentarne l’uso. 

Nella mia attività di auditor per vari organismi di certificazione, in quasi tutte le industrie manifatturiere ho trovato le schede macchina, inserite in buste di protezione. Queste schede macchina servono ad illustrare i criteri di funzionamento e, per le aziende certificate ISO 9001, i controlli che l’operatore deve eseguire durante la lavorazione. In una sola industria ad elevatissima informatizzazione, dove ogni macchina era abbinata ad un pc per l’assegnazione della produzione, le schede erano visibili in pdf. Secondo me questo criterio sarà semore più usato in un prossimo futuro.

Suggerisco di aggiungere, alle schede macchina per la qualità, una scheda per le regole relative alla sicurezza e alla salvaguardia dell’ambiente. Ciò realizza una iniziale integrazione del sistema qualità con i sistemi ambiente e sicurezza, anche se questi non sono oggetto di certificazione da parte di terzi.

A chi obiettasse accusandomi di burocrazie eccessiva, faccio presente questi vantaggi:

  • scrivere le regole costringe l’azienda ad una loro precisa definizione e al loro successivo aggiornamento,
  • l’operatore alla macchina, che conosce certamente le regole, non può eluderle con delle scuse,
  • le regole scritte confermano l’addestramento dei nuovi operatori.

In una azienda il responsabile ha obiettato che le schede scritte potrebbero essere impugnate da un eventuale infortunato, che potrebbe dimostrarne la incompletezza; in questo modo la prassi si ritorcerebbe contro l’azienda. A me sembra una argomentazione infondata e poi preferisco fare di tutto per ridurre la possibilità di infortunio, perché è assurdo che le persone si facciano male sul lavoro.

Allego una scheda presa a prestito da un’aziende che conosco e spero che essa non se ne abbia a male; mi sembra un esempio fatto molto bene dal responsabile del sistema integrato. Ci tengo a mostrare che tratta sia l’argomento sicurezza, sia l’argomento ambiente. E’ certamente un esempio da imitare: complimenti a chi l’ha scritta.

Scheda AMBIENTE SICUREZZA