I contenuti di questo intervento
Con questo intervento desidero fornire al serramentista i suggerimenti pratici per ottemperare alla norma UNI EN 14351, con particolare riferimento alla compilazione della dichiarazione di conformità e della marcatura CE. Per la marcatura CE, ho esaminato 3 casi: informazioni precise e complete anche per il professionista dell’utente; informazioni mediamente sufficienti; informazioni minime e quasi nulle, ma rispettose delle regole obbligatorie.
Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è un documento interno aziendale che deve riportare le seguenti informazioni, come definito nella suddetta norma, nell’appendice ZA:
* nome e indirizzo del fabbricante e luogo di produzione
* descrizione del prodotto: tipo, identificazione e impiego
* copia dei criteri di marcatura (io suggerisco di indicare il ddt, vediamo dopo perché)
* riferimento alla norma UNI EN 14351 e all’appendice ZA
* (secondo me di solito non serve indicare le condizioni particolari di impiego)
* nome e indirizzo del laboratorio notificato (quando le prove sono state eseguite)
* nome e qualifica della persona che firma la dichiarazione
Gli organismi preposti al marchio CE di solito suggeriscono la compilazione di una dichiarazione di questo tipo per ogni “famiglia” di prodotti. In pratica le famiglie solitamente individuate sono differenti come segue: finestre e porte finestre, finestre a 1, 2 oppure 3 ante, finestre di spessori differenti, alzanti scorrevoli, eccetera.
Tabella allegata alla dichiarazione di conformità
Voglio ricordare che la norma, pur lasciando al serramentista ampia libertà, impone l’obbligo di comunicare al cliente tutti i valori delle “caratteristiche essenziali”, tanto per capirci trasmittanza termica oppure permeabilità all’aria oppure altro. Per la mia esperienza, spesso il serramentista applica a tutte le finestre una etichetta omogenea e poi fornisce queste informazioni di dettaglio in allegato al ddt. Il serramentista più piccolo molte volte non rispetta gli obblighi e si limita a dare informazioni generiche e non specifiche per le diverse finestre.
Sono fortemente convinto che, per ottemperare agli obblighi del marchio, i serramentisti debbano predisporre una tabella (vedi quella da me riprodotta con questo titolo più avanti), per riportare le informazioni necessarie per ogni famiglia di finestre e per facilitare il lavoro di chi deve annotare i valori delle caratteristiche essenziali sul ddt. Il documento è particolarmente indicato per le aziende certificate ISO 9001, che devono dimostrare in modo chiaro il criterio secondo il quale forniscono le informazioni.
Allegando la tabella alla unica dichiarazione di conformità con i dati sopra riportati si rispettano le richieste della norma.
La marcatura CE
Disponendo della tabella allegata alla dichiarazione di conformità, l’addetto alla compilazione del ddt si limita a trasportare con copia e incolla le righe relative alle finestre della singola fornitura. In genere per una commessa rivolta al privato, le righe sono 3 o 4.
La norma precisa che la marcatura nella posizione più bassa della gerarchia (nel caso da me suggerito si tratta del ddt) deve riportare le seguenti informazioni:
* nome e indirizzo o marchio del fabbricante
* ultime 2 cifre dell’anno in cui la marcatura è stata applicata
* riferimento alla UNI EN 14351-1:2010
* descrizione del prodotto
* caratteristiche essenziali elencate singolarmente con il valore corrispondente.
Nella immagine è riportato l’esempio della marcatura (su etichetta) come appare nella norma stessa, con riferimento a portoncini e dunque con alcune varianti rispetto a quanto qui illustrato; le rettifiche in biro sono state apposte da me.
Caratteristiche essenziali
La norma UNI EN 14351 elenca le caratteristiche essenziali per le quali il serramentista è obbligato a dare un valore per ogni famiglia di finestre della singola commessa che consegna al cliente. Qui di seguito scrivo un commento per ogni caratteristica essenziale, per illustrare i limiti imposti dalla norma, e più importante ancora, per mostrare le grandi facilitazioni che la norma consente al piccolo serramentista che non vuole o non può fare tante prove presso i laboratori.
Aggiungo però la considerazione che il cliente o il suo professionista potrebbero chiedere i valori di queste o anche di altre caratteristiche. Se il serramentista accetta e segna le richieste sul contratto di fornitura di quella commessa, poi è obbligato a specificare i valori.
Permeabilità all’aria. Il serramentista deve riportare la classe raggiunta nella prova del serramento (della famiglia coerente con ogni finestra), ad esempio Classe 2 oppure Classe 4. Per finestre non coerenti con la finestra provata, secondo me può scrivere “NPD” che significa “nessuna prestazione determinata”; ciò vale ad esempio per finestre a 3 ante, se la prova è stata fatta con 2 ante, oppure per alzanti scorrevoli.
Molti istituti sostengono che la permeabilità all’aria è una caratteristica che deve essere fornita obbligatoriamente per legge, ma secondo me le leggi in vigore attualmente (dlgs 192/2005) non richiedono il valore al serramentista, bensì al professionista che cura la licenza edilizia. Soltanto se il cliente richiede espressamente il valore e ciò è indicato sul contratto di fornitura delle finestre, la indicazione diventa obbligatoria.
Potrebbe inoltre essere obbligatorio fornire la Classe di prestazione nel caso di fornitura per l’edilizia scolastica (D.M. 18 dicembre 1975 punti 5.3.14 3 5.3.15) oppure nelle eventuali regioni che abbiano regolamentato questo obbligo.
Per facilitare il piccolo serramentista, che non ha fatto le prove presso un Laboratorio notificato, vengono in soccorso 2 possibilità: come riportato dalla norma in appendice I e se la guarnizione corre tutto attorno all’anta, è possibile mettere la Classe 2 (per i portoncini Classe 1).
Per completare queste informazioni, va detto che la norma consente di indicare la classe raggiunta nella prova anche per finestre di dimensioni maggiori fino al 50% dell’area.
Tenuta all’acqua. Il serramentista deve riportare la Classe raggiunta nella prova, oppure deve indicare NPD. Anche per questa prestazione la classe raggiunta vale per dimensioni maggiori fino al 50 % dell’area; per finestre di famiglie non provate (esempio 3 ante oppure alzanti scorrevoli) si indica NPD.
Resistenza al carico del vento. Il serramentista deve riportare la Classe raggiunta nella prova, oppure deve indicare NPD. Differentemente dalle caratteristiche precedenti, se una sola dimensione è superiore alle dimensioni della finestra provata, la classe raggiunta non vale e si deve indicare NPD. Per famiglie di finestre non provate (esempio 3 ante oppure alzanti scorrevoli) si indica NPD.
Ricordo che in certe zone d’Italia, ad esempio Trieste e Genova, i capitolati spesso richiedono esplicitamente valori di resistenza ai carichi del vento. Se non si sono fatte le prove, non si può concorrere agli appalti.
Trasmittanza termica. Secondo me questa è l’unica caratteristica essenziale per la quale le leggi italiane obbligano a fornire un valore preciso, senza il semplicistico ricorso alla indicazione NPD. Il serramentista dunque deve fornire un valore in W/m².K.
Per fortuna anche per questa caratteristica la norma concede una scappatoia. In alternativa alla prova presso un laboratorio notificato, è possibile indicare un valore ottenuto con il calcolo secondo la norma UNI EN ISO 10077.
Chi ha voglia di approfondire l’argomento, anche per fornire valori più precisi e, talvolta, più favorevoli, vada a leggere i vari criteri riportati nella norma citata (sia parte 1, sia parte 2) e specialmente nella Appendice F della parte 1. Suggerisco addirittura la compilazione di un foglio di calcolo in Excel per tenere conto della specie legnosa, dalle 2 dimensioni del telaio, della formulazione delle varie tabelle, della trasmittanza del vetro.
Per chi si accontenta di un calcolo semplice per i 2 o 3 tipi di vetro solitamente forniti, ho allegato una semplice tabellina che permette di passare dalla trasmittanza della vetrata (comunicata dal fornitore) alla trasmittanza della finestra, con le semplificazioni indicate e dunque con un valore un poco peggiorativo della prestazione realmente fornita.
Sostanze dannose. Anche questa è una caratteristica essenziale, da indicare obbligatoriamente nella marcatura e dunque sul ddt. Il valore da indicare è sempre “Assenti”.
Secondo me l’obbligo per il serramentista, specialmente per quello che è certificato con la ISO 9001, è di raccogliere ordinatamente le dichiarazioni da parte dei fornitori di vernici, colle, ferramenta e accessori (per quanto concerne la vernice o il trattamento applicati) che affermano che sono “Assenti” sostanze dannose.
Suggerisco il riferimento alla regolamentazione Reach e alle altre leggi nazionali.
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza. La norma cita espressamente gli arresti, i dispositivi di inversione (compresa secondo me la ferramenta per anta ribalta), i limitatori e i dispositivi di fissaggio per le procedure di pulizia, da installare secondo le istruzioni pubblicate dal fabbricante. Io suggerisco di chiedere al fornitore la dichiarazione relativa a questa caratteristica. Sul ddt, per le finestre che sono provviste di tali dispositivi, è necessario indicare il valore di soglia 350 N. Per le famiglie che non hanno tali dispositivi, suggerisco di non scrivere la caratteristica (evitando di scrivere NPD).
Altre caratteristiche. La norma riporta altre caratteristiche fra le quali mi sembra utile citare la Prestazione acustica, il cui valore deve essere dichiarato quando richiesto dal cliente. Secondo me i serramentisti più attenti possono inserire questa caratteristica nella tabella allegata alla dichiarazione di conformità, facendo contento il tecnico che deve rispettare le regole per le costruzioni e fornendo un servizio migliore rispetto alla concorrenza. Il valore può essere determinato mediante prove presso laboratori notificati, oppure utilizzando valori tabellari, da calcolare in base al valore del vetro e alla Appendice B della norma stessa; i valori tabellari sono ammessi se la permeabilità all’aria è almeno di classe 3 e dunque se è stata fatta la prova presso un laboratorio notificato; il calcolo va eseguito per i 2 o 3 tipi di vetrata solitamente usati. Il potere fonoisolante Rw va espresso in dB, comprese le tolleranze. In alternativa vale la indicazione NPD.
Le proprietà radiative, cioè il fattore solare e la trasmittanza luminosa, possono essere riportati sulla base dei valori comunicati dal fornitore (sono valori adimensionali, vedi UNI EN 410).
Nel caso di portoncini, si aggiungono le seguenti caratteristiche:
* è obbligatorio indicare la altezza (e la larghezza) [mm] del portoncino;
* la resistenza all’urto del vetro eventuale (se esso può provocare lesioni) va espressa come classe, legata all’altezza di caduta dell’impattatore secondo la UNI EN 13049 (che richiama la UNI EN 12600; massa dell’impattatore pari a 50 kg);
* le restanti caratteristiche aggiuntive hanno specifiche particolarità: la chiusura automatica non è regolamentata in questa norma; se i portoncini sono installati in vie di fuga occorre indicare anche la capacità di sblocco, ma questi prodotti devono essere verificati dal laboratorio, secondo il sistema di attestazione 1.
Non ritengo utile soffermarmi sulle caratteristiche supplementari per le finestre per tetti.
Informazioni precise e complete mediante software apposito.
I fornitori di software per la gestione di commesse di finestre propongono un pacchetto apposito per la gestione delle caratteristiche essenziali dei serramenti di ogni commessa.
Mi riferisco a Logicoteam per il programma Logico e a Micromega per i programmi Evolution e Gamma. Pragma Soft sta studiando la cosa per i suoi programmi Infossi e Evolution. Legno Legno propone il pacchetto MyCe. Nel settore delle finestre di alluminio, Uncsaal ha il programma FST.
Pur senza aver provato di persona le regole per l’utilizzo dei programmi citati, sono certo che essi possono funzionare in modo egregio, stampando le informazioni obbligatorie per il marchio CE. Ovviamente prima dell’utilizzo del software, il serramentista deve caricare tutti i valori.
Al posto della tabella allegata alla dichiarazione di conformità da me illustrata nel capitolo che segue, suggerisco di inserire nella dichiarazione di conformità una illustrazione semplice dei criteri usati per la determinazione dai valori: ad esempio citando le prove di laboratorio, oppure il calcolo con riferimento alla norma utilizzata, oppure riportando i documenti dell’azienda e dei fornitori in base ai quali i valori sono stati determinati.
Infine, specialmente per i serramentisti certificati ISO 9001, suggerisco di documentare mediante apposite stampe che il software è stato testato nelle condizioni estreme.
Informazioni da parte dei serramentisti precisi
Al serramentista preciso e attento suggerisco di redigere una tabella e di allegarla alla dichiarazione di conformità come da esempio qui riportato.
TabellaAllegataAllaDichiarazioneDiConformità
Credo che sia utile commentare l’esempio qui riprodotto.
Ho supposto che il serramentista abbia fatto le prove di tenuta aria, acqua e vento presso il laboratorio CSI di Bollate (collegato anche all’organismo di certificazione Icila) per due finestre 1600×1500 e due portefinestre 1600×2450, nei 2 profili da 81×68 e 81×78. Le classi risultanti sono riportate nella tabella.
I valori di trasmittanza termica sono stati calcolati, nell’esempio, con le varie tabelle della ISO 10077. Nelle righe sottostanti, che tengono conto di un vetro differente, usato su richiesta, la trasmittanza termica assume un valore migliore.
Sostanze dannose e capacità portante dei dispositivi di sicurezza sono documentate in archivio.
Attiro l’attenzione del lettore sulle righe relative a dimensioni superiori (in questo caso solo la resistenza al carico del vento diventa NPD) e a finestre a 3 ante (in questo caso le prove acqua e vento non sono rappresentative e i valori diventano NPD, mentre per l’aria è indicata una classe 2, come da Appendice I).
L’esempio riporta infine l’alzante scorrevole, per il quale non sono state fatte prove e il valore per aria è Classe 0 (zero) mentre per acqua e vento è NPD.
Serramentista molto piccolo
Il serramentista piccolo si deve porre il problema di come riuscire a rispettare le regole per la marcatura CE.
Desidero spezzare una lancia a suo favore, in contrasto forse con i laboratori notificati, affermando che secondo me non è assolutamente necessario richiedere le prove.
Infatti i valori precisi devono essere indicati solo se in Italia essi sono richiesti dalla legge, mentre per tutti gli altri valori si può indicare NPD. Poiché le leggi italiane disciplinano solo il valore di trasmittanza termica e, secondo alcuni, di permeabilità all’aria, il serramentista molto piccolo può indicare i valori obbligatori secondo quanto indicato più sopra e può indicare per tutte le altre caratteristiche NPD. In questo caso la tabella non serve, perché sarebbe formata da 1 o 2 righe.
In alternativa a non scrivere nulla, e tenendo conto dell’orgoglio che è tipico anche dei piccoli serramentisti, io suggerisco che essi facciano le 3 prove almeno per la famiglia di serramenti più usata oppure più prestigiosa (in ogni caso almeno a 2 ante).
Il costo di una sola serie di prove non dovrebbe spaventare nemmeno il più piccolo. Da tenere presente che alcune regioni / provincie hanno stanziato dei fondi che coprono almeno parzialmente i costi dei test.
Nella tabella, ci saranno righe che riportano i valori NPD, ma almeno per la famiglia di finestre scelta, la riga riporta le classi raggiunte. In base a questo, il piccolo serramentista può fare marketing argomentando che le proprie finestre non hanno nulla da invidiare a quelle della concorrenza e che l’informazione al professionista è sufficientemente garantita.
Personalmente io caldeggio questa soluzione anche per i più piccoli.
Considerazioni finali
Ho cercato di fornire ai serramentisti (del settore legno) sufficienti informazioni per una corretta redazione dei documenti legati al marchio CE.
Non mi sono soffermato sugli altri obblighi concernenti il Controllo di Produzione in Fabbrica e in cantiere, che la norma regola con la sigla FPC.
Questo è un argomento delicato, che può generare carta e non qualità, se non definito correttamente.
Per i serramentisti certificati ISO 9001, le regole dell’FPC in genere sono seguite, e sarebbe bene che il responsabile della qualità o il consulente svolgessero un controllo accurato di rispettare tutto quello che la norma prescrive.
Secondo me il piccolo serramentista che scrive “sempre” NPD non è soggetto all’FPC.
Per quanto concerne il “cascading” io credo che esso possa valere bene per i serramenti di alluminio, settore nel quale le caratteristiche delle finestre sono davvero studiate dal gammista.
Ricordo che questa semplificazione è ammessa soltanto se disciplinata in modo preciso, con apposito contratto o licenza e con un ottimo controllo dell’FPC. Mi dicono che un a buon contratto dovrebbe essere pagato dal serramentista.
Secondo me il cascading è applicato acnhe per le finestre di legno, in casi particolari e con cautela.
Basta un accenno alle chiusure esterne (in genere gli scuri) quando è lo stesso serramentista a produrli.
La norma di riferimento è differente (UNI EN 13659) e contempla soltanto una caratteristica, la resistenza al vento.
Le classi vanno da 1 a 6 e, se non si sono fatte le prove, si può indicare NPD.
Per le zanzariere la norma è la UNI EN 13561; in questo caso la marcatura CE spetta al fornitore; anche in questo caso la norma contempla soltanto una caratteristica, la resistenza al vento.
Le classi vanno da 1 a 6 e, se non si sono fatte le prove, si può indicare NPD.
Io apprezzo molto le 2 norme qui commentate (UNI EN 14351 e UNI EN 13659), perché oltre a definire la marcatura CE illustrano con completezza tutte le prove che è utile fare sui serramenti. Abbiamo a disposizione documenti unitari e completi, che servono a fare chiarezza sui requisiti che determinano la qualità.